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Responsabilità professionale: ecco la nuova legge

01/03/2017 -  Il Ddl “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” è legge. IL TESTO
 
Il Ddl “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” è legge (VEDI TESTO ALLEGATO).
 
La Camera ha convertito ieri sera senza modifiche il testo inviato a gennaio dal Senato e dopo circa quindici anni di attesa i professionisti sanitari hanno nuove regole sulla responsabilità che vanno a loro favore e, soprattutto, a favore del rapporto coi pazienti.
 
Tra le altre novità, il testo prevede che tutti rispondano della sicurezza delle cure.
 
Il difensore civico avrà la funzione di garante del diritto alla salute ed è interpellabile direttamente dai pazienti. Si istituiscono i centri regionali per la gestione del rischio sanitario che raccolgono i dati delle strutture sugli errori e li convogliano all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità che sarà istituito all'Agenas. 
 
Non è citabile per colpa grave il sanitario se chiede il consenso informato del paziente e segue le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida. A definirle sarà un organismo di cui fanno parte Agenas, Istituto superiore di Sanità, Agenzia del Farmaco ministero della Salute, Regioni, Province autonome, società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.
 
E’ introdotta nel codice penale la distinzione tra colpa grave e colpa lieve: il sanitario risponde di omicidio o lesioni colpose (gravi) solo se, in caso di morte, ha operato con imperizia, non ha seguito le raccomandazioni previste dalle linee guida e dalle buone pratiche assistenziali. A valutare eventuali eccezioni sarà il giudice.
 
La responsabilità civile è extracontrattuale: è il paziente a dover provare chi ha fatto il danno e la denuncia cade in prescrizione dopo 5 anni e non 10, mentre resta contrattuale la Rc dell'azienda sanitaria.
 
Scatta poi l’obbligo di assicurazione non solo per le strutture pubbliche per fatti dei loro dipendenti, ma anche quelle private per fatti di sanitari che non sono loro dipendenti e per le strutture socio sanitarie. 
 
E’ introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione e se non va a buon fine scatta l'accertamento tecnico preventivo cui tutte le parti devono partecipare pena il pagamento delle spese della consulenza indipendentemente dall'esito del giudizio e di una somma alla parte che ha partecipato alla conciliazione. Il danneggiato può fare richiesta risarcitoria direttamente all'assicurazione della struttura  e/o del sanitario.
 
L'autorità giudiziaria dovrà affidare sempre la consulenza e la perizia a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale, ma anche  a uno o più specialisti con specifica e pratica conoscenza dell’oggetto del procedimento di tutte le professioni sanitarie.
 
All'articolo 9 è previsto che l'azienda chiamata a risarcire si rivalga sul sanitario solo per dolo e colpa grave e per un tetto massimo di 3annualità lorde. La rivalsa della struttura pubblica sul dipendente può essere proposta solo se la sentenza di condanna è passata in giudicato ed evidenzia responsabilità per fatti o condotte del sanitario ascrivibili a dolo o colpa grave. All'articolo 10 si obbligano tutte le strutture pubbliche e private (convenzionate e non) ad assicurare la Rc verso terzi e verso prestatori d'opera e renderne pubblici i dati; l'obbligo di assicurare la responsabilità personale del sanitario resta per la libera professione e limitatamente all'azione di rivalsa della struttura verso il sanitario.
 
La legge prevede poi un decreto del mistero dello Sviluppo economico per recepire un accordo tra assicurazioni (Ania), Ivass e Ordini che individui i requisiti minimi delle polizze assicurative e quelli relativi all'autoassicurazione della struttura.
Le compagnie possono estendere la copertura a eventi accaduti nei 5 anni ante-conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati durante la vigenza della polizza. Le strutture devono comunicare al professionista se su di lui pende un giudizio. Ed è istituito un fondo di garanzia finanziato dalle compagnie per coprire i danni sopra-massimale. 
 
“Quella sulla responsabilità professionale – commenta Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione OPI - è una legge importantissima perché prima di tutto ristabilisce un percorso in cui non saranno più avvocati e tribunali la ‘guida’ dei pazienti, ma una ritrovata serenità nel loro rapporto con i professionisti sanitari, definendo con chiarezza quando i professionisti non sono imputabili per colpa grave e come vanno risolte le controversie. Ma lo anche perché riconosce l’assoluta trasversalità della rilevanza dei compiti e delle azioni di tutte le professioni impegnate nell’assistenza e per soddisfare i bisogni dei pazienti. Non dimentichiamo infatti che seppure è nell’uso comune associare la legge alla sola responsabilità del medico,  il Parlamento, a cui va riconosciuto il merito di aver abbattuto un muro che ormai impediva la conversione delle norme da almeno quindici anni e che come Federazione degli infermieri ringraziamo, ha aggiustato il tiro e la legge è sulla sicurezza delle cure e della persona assistita prima di tutto e sulla ‘responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie’ nel loro complesso”.
 
“Per quanto riguarda le professioni sanitarie – aggiunge Mangiacavalli -, un ulteriore ringraziamento al Parlamento e ai relatori del provvedimento al Senato e alla Camera, va per aver introdotto alcuni principi che l’opi aveva chiesto durante l’iter della legge. Il primo è che le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida a cui tutti dovranno attenersi per non incorrere nei profili della responsabilità, saranno messe a punto dalle istituzioni, dalle società scientifiche, ma anche  dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. Il secondo è che l'autorità giudiziaria dovrà affidare sempre la consulenza e la perizia a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale, ma anche  a uno o più specialisti con specifica e pratica conoscenza dell’oggetto del procedimento. E ci si riferisce esplicitamente  a tutte le professioni sanitarie che quindi potranno far parte a tutti gli effetti dei Ctu”.
 
“Passi importantissimi poi – prosegue -, anche se tutta le legge lo è, sono l’assicurazione obbligatoria e il tentativo anch’esso obbligatorio di conciliazione, i limiti alla rivalsa e il meccanismo di trasparenza degli atti sanitari. Un punto chiave in questo senso è anche la previsione che al difensore civico sia attribuita la funzione di garante del diritto alla salute, che questo sia interpellabile direttamente dai pazienti e che si istituiscano i centri regionali per la gestione del rischio sanitario in cui sono raccolti i dati delle strutture sugli errori pe convogliarli all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità che sarà istituito all'Agenas. Questo testo riconosce alle professioni sanitarie quel livello di responsabilità che negli ultimi tempi anche la Magistratura spesso ci attribuisce. Bisogna lavorare nel rispetto dei ruoli, della dignità professionale e dei contenuti. Lavorare in maniera sicura e appropriata e per farlo la cornice è anche quella dell’importantissimo capitolo che questa legge dedica al tema della responsabilità”. 
 
“Ora – conclude la presidente OPI -, come anche sottolineato dalla stessa Beatrice Lorenzin, il prossimo passo che ci auguriamo sia fatto in tutta fretta è quello dell’approvazione del Ddl che porta il nome del ministro e che contiene il riordino degli Ordini professionali, in attesa ormai da oltre dieci anni: ci auguriamo possa essere approvato rapidamente alla Camera, completando anche l'opera di riorganizzazione delle professioni sanitarie che, come ha sottolineato il ministro, ha fatto passi da gigante con il nuovo Patto per la salute, i nuovi Lea e ora con la legge sulla responsabilità professionale”.
 
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CHIUSURA POMERIDIANA

avviso-collegioSi informa che, Il Collegio oggi pomeriggio rimarrà chiuso. Ci scusiamo per il disagio.

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La prima volta degli infermieri nella Commissione Lea. Il 18 gennaio ci sarà anche l’opi

Il Ministero della Salute ha accolto la richiesta della Federazione per l’inserimento di un proprio rappresentante. La presidente Mangiacavalli ringrazia la Lorenzin e assicura: “Sarà una partecipazione attiva”

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Area disabili sensoriali

Per la prima volta in Italia è stata concepita e conclusa una iniziativa volta al recepimento della Legge Stanca del 9 gennaio 2004, n. 4 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004) recante «Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici». Il contenuto di questa pagina proviene dall'OPI Carbonia Iglesias, ringraziamo i colleghi.

 

Nei siti internet degli OPI Carbonia Iglesias, Bologna, Frosinone, Pavia, Pordenone, Pescara, Teramo, Ragusa, Foggia, Ancona, Rimini, Alessandria, Napoli, Sassari e Oristano, aderenti alla FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, stiamo ufficialmente e definitivamente per inserire, dedicate ai disabili sensoriali e loro care giver che avessero necessità e/o interesse di approfondire sulla professione infermieristica:

 

  1. una sezione video nella LIS e contenente documenti accessibili agli ipoacusici e ai sordi
  2. una sezione audio-video contenente documenti accessibili agli ipovedenti – non vedenti

Nella vita professionale e nella rappresentanza istituzionale della FNOPI Opi provinciali ci sono momenti che suggellano un percorso, un impegno, un modo di vedere l’agire per nome e per conto di infermieri e assistiti.

Poter esporre questo progetto in dirittura d’arrivo complessivo e definitivo è uno di quei momenti perché non ci stiamo accingendo a pubblicizzare un video da parte di una infermiera sorda o da un infermiere interprete o un libro fine a se stesso o un audio realizzato da studenti infermieri, ma a condividere con i cittadini una lettura del mondo che circonda l’ambito nel quale gli infermieri dei nostri territori operano quotidianamente partendo dai bisogni dei più fragili, dei disabili, degli inabili, degli inascoltati, dei non percepiti.

 

 

Ci siamo impegnati e continueremo ad impegnarci per intercettare una necessità delle comunità dei ciechi e dei sordi: essere posti nelle medesime condizioni di chi vede e sente, nel nostro caso per mano degli infermieri ai quali si affidano nel contesto della responsabilità del governo dell’assistenza ospedaliera e territoriale, intimamente convinti che questo gesto di riguardo nei confronti dei nostri interlocutori abbia un valore aggiunto ed un peso specifico che l’infermieristica meritava di vedere inclusi e riconosciuti e annoverare tra le qualità che la contraddistinguono tra le professioni d’aiuto e sanitarie.

 

 

Quando si valuta una barriera da rimuovere per la fruizione di risposte assistenziali all’altezza delle aspettative e dei diritti dei cittadini, la professione infermieristica è e sarà sempre la prima a cercare soluzioni anche nelle difficoltà delle disabilità sensoriali e quindi nella sfera della comunicazione: questo era il nostro obiettivo e questo abbiamo portato a compimento testimoniando come si possano declinare a livello territoriale sollecitazioni a recepire leggi delle Stato, alla buona amministrazione e alla competente rappresentanza degli Ordini Professioni Infermieristiche provinciali che presiediamo unitamente al Consigli Direttivi.

 

In particolare:

 

  • il testo in Braille nasce, si sviluppa, si concretizza e si stampa in Sardegna (Sassari) con particolare riguardo e attenzione alla relazione d’aiuto;

  • I video in LIS sono realizzati da una infermiera sorda di Pavia, Lisanna Grosso, e da un infermiere di Napoli, Zena Vanacore, nato da genitori sordi ed esperto della comunicazione in LIS;

  • Gli audio sono realizzati dagli studenti delle III classi del CDL Infermieristica di Frosinone e Udine e Napoli e Sassari e Cagliari e da professionisti infermieri.

DOCUMENTI INFERMIERISTICI CONTENUTI NEL TESTO IN BRAILLE, NELL’AUDIO PER NON VEDENTI, NEI VIDEO NELLA LIS:

 

  • Profilo Professionale DM 739
  • Profilo Professionale dell’Infermiere Pediatrico
  • Codice Deontologico dell’Infermiere
  • Patto Cittadino Infermiere
  • Carta Europea dei Diritti dell’Ammalato
  • Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti
  • Giuramento dell’Infermiere
  • Legge 42/99
  • Legge Gelli 24/2017
  • Legge 219/2017
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