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Il caffè protegge dall’epatopatia cronica

caffè

(Reuters Health) – Uno studio condotto sui dati della UK Biobank dimostra che le persone che bevono qualsiasi tipo di caffè, che contenga o meno caffeina, hanno meno probabilità di sviluppare epatopatia cronica o di morire per tale causa rispetto alle controparti che non assumono la bevanda.

I ricercatori – guidati da Oliver Kennedy, dell’Università di Southampton – hanno analizzato i dati relativi a 384.818 partecipanti allo studio che hanno riferito di consumare caffè e 109.767 che non lo consumavano. Dopo un follow-up mediano di 10,7 anni, gli studiosi hanno rilevato 3.600 casi di epatopatia cronica, 5.439 casi di epatopatia cronica o steatosi, 184 casi di carcinoma epatocellulare e 301 casi di decesso per epatopatia cronica.

Rispetto ai partecipanti che non consumavano caffè, le controparti presentavano un rischio significativamente inferiore di epatopatia cronica (hazard ratio aggiustato 0,79), epatopatia cronica o steatosi (aHR 0,80), carcinoma epatocellulare (aHR 0,80) e decesso per epatopatia cronica (aHR 0,51).

Il consumo mediano di caffè era due tazze al giorno in coloro che assumevano la bevanda, segnalano i ricercatori su BMC Public Health. Il massimo effetto protettivo per l’assunzione di caffè si è presentano con tre-quattro tazze al giorno.

Tra i consumatori di caffè, 79.644 (19%) assumevano caffè decaffeinato. Chi consumava la variante decaffeinata aveva più probabilità di essere di sesso femminile e più anziano e meno probabilità di essere fumatore.

Rispetto ai partecipanti che non bevevano alcun tipo di caffè, quelli che assumevano caffè decaffeinato presentavano un rischio significativamente inferiore di epatopatia cronica (HR 0,80), epatopatia cronica o steatosi (HR 0,85) e decesso per epatopatia cronica (HR 0,36).

Tuttavia, il caffè istantaneo sembra avere un minor effetto protettivo rispetto al caffè macinato. Ad esempio, la riduzione del rischio di sviluppare epatopatia cronica è risultata meno pronunciata con il caffè istantaneo (HR 0,85) che con quello macinato (HR 0,65), così come il rischio di morire per epatopatia (HR rispettivamente 0,65 e 0,39).

Fonte: BMC Public Health
Lisa Rapaport
(Versione Italiana Quotidiano Sanità/Popular Science) www.popsci.it

Pubblicato in Visto da Noi
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Decreto Covid. Sì al vaccino obbligatorio per i sanitari e allo ‘scudo’ giuridico, ma solo per i vaccinatori. Scuole primarie aperte anche in zona rossa. Fino al 30 aprile Italia solo rossa o arancione ma si potrà cambiare colore in base ai dati e ai

decreto legge31 MAR - Obbligo di vaccinazione contro il Covid per il personale sanitario. Niente zona gialla anche per tutto il prossimo mese di aprile. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, infatti, si continueranno ad applicare le misure restrittive previste dal decreto dello scorso 2 marzo 2021 che prevedono che anche le realtà con dati da zona gialla adottino le misure della zona arancione. Tuttavia, in caso di calo dei contagi e accelerazione della campagna vaccinale, con deliberazione del Consiglio dei ministri, si prevede la possibilità di un allentamento delle restrizioni per le regioni con situazione da zona gialla. Studenti delle scuole primarie e dell'infanzia sempre in presenza, anche in zona rossa, senza possibilità da parte dei presidente di Regione di introdurre misure restrittive.
 
Questo, in sintesi, quanto prevede la bozza del Decreto Covid approvato questa sera dal Consiglio dei Ministri.
 
La zona rossa si continuerà ad applicare anche alle Regioni nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.


Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni potranno disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive:
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
 
In zona arancione sarà consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è invece consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
 
Per i territori che si collocano in zona gialla si applicano, come abbiamo detto, le misure stabilite per la zona arancione ma in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, il decreto prevede l'adozione di possibili determinazioni in deroga al passaggio in automatico in zona arancione.

 
Scuole fino alle prima media aperte anche in zona rossa. Come dicevamo, dal 7 aprile al 30 aprile 2021 verrà assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Questa disposizione non potrà essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni.
 Nello stesso periodo, nelle zone rosse le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialle o arancioni le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgeranno integralmente in presenza. Nelle zone gialle e arancioni le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado dovranno adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca si avvarrà della didattica a distanza.
 
 Si specifica infine che sull’intero territorio nazionale resterà sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
 
Scudo penale per i sanitari vaccinatori. Viene esclusa la responsabilità del personale sanitario per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, conseguenti alla somministrazione di un vaccino anti Sars-Cov-2, in caso di osservanza delle regole cautelari relative all’attività di vaccinazione. Viene stabilito in particolare che la punibilità sia esclusa quando l’uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità, alle circolari e alle raccomandazioni fornite al personale addetto dalle autorità sanitarie nazionali. La norma avrà efficacia retroattiva.
 
Vaccino Covid obbligatorio per tutti i sanitari. Nel testo si spiega poi come, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali è obbligatoria e gratuita la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
 
 Vengono previste ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate. Viene, altresì, dettata la disciplina perché ogni Ordine professionale trasmetta alla regione o alla provincia l’elenco degli iscritti a tale ordine. L’Ente locale provvederà quindi a verificare lo stato vaccinale di queste persone e, qualora non siano stati ancora vaccinati, provvederà in tal senso.

Le sanzioni per l'operatore sanitario che non si vaccina. In caso di accertata mancata vaccinazione si prevede la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e la prestazione dell’attività lavorativa da parte degli operatori sanitari. La sospensione ha efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque fino al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione o altro compenso o emolumento. Il datore di lavoro può comunque adibire, se possibile, il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori con il trattamento economico corrispondente.
 
Consenso alla vaccinazione per le persone incapaci. Vengono estese le previsioni in materia di manifestazione del consenso, a mezzo del tutore, curatore o amministratore di sostegno, alla somministrazione del vaccino anti-Sars- CoV-2 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, anche a persone in stato di incapacità naturale non ricoverate. Si stabilisce quindi che, nei confronti di questi soggetti incapaci, assuma la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso all’inoculazione del vaccino anti-Sars- CoV-2, il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale di assistenza dell’interessato o un suo delegato. http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=94204&fr=n

 

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A Padova le prime due bambine nate in Italia già con gli anticorpi contro il Coronavirus. Ambedue figlie di donne medico vaccinate

BIMBE CON ANTICORPIA Padova le prime due bambine italiane nate già con gli anticorpi contro il Coronavirus. Una è Anna, venuta al mondo il 9 marzo, e l'altra Valentina affacciatasi alla vita il 16 marzo, figlie di due donne medico di Padova.
 La notizia l'ha data oggi la Ulss 6 Euganea sulla sua pagina facebook. "Anna Parolo, nostra immunologa, 36 anni, e Valeria Bernardi ginecologa di 37 anni, hanno dato alla luce le loro bimbe Valentina e Anna, dopo aver ricevuto al terzo trimestre di gravidanza il vaccino contro il Covid-19".
 
“Le due bambine sono le prime in Italia nelle quali sono stati isolati gli anticorpi su sangue neonatale alla nascita – sottolinea il dottor Gianfranco Juric Jorizzo, responsabile dell’équipe del nostro servizio di Medicina Prenatale – infatti gli studi internazionali, ad oggi, si sono basati solamente sugli anticorpi del cordone ombelicale”.
 
Entrambe le professioniste sanitarie, che non erano mai state contagiate dal virus, si sono sottoposte volontariamente a inizio gennaio alla prima dose di vaccino e, a distanza di tre settimane, alla seconda. Decorso regolare per entrambe le gravidanze, le due signore non hanno segnalato effetti collaterali dopo l’inoculazione del vaccino. Le bambine, che alla nascita pesavano circa 3 chili, stanno bene, sono a casa e vengono allattate esclusivamente al seno.

 
 
 
 Quando a fine dicembre inizia la campagna vaccinale contro il Covid-19, alle due donne viene offerta questa possibilità in quanto professioniste sanitarie. Valeria e Anna sono pertanto fra le prime donne in gravidanza a vaccinarsi in Italia. Le mamme hanno discusso con gli esperti dell’équipe del nostro del servizio di Medicina Prenatale, fra cui la dottoressa Kimta Ngaradoumbe Nanhornguè, sull’opportunità della vaccinazione in relazione al loro rischio lavorativo, personale e della salute fetale.
 
 A sostenerle in questa scelta anche i loro compagni, entrambi professionisti sanitari. Preziosa anche la collaborazione con il dottor Roberto Rigoli, direttore della Microbiologia dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, e del professor Fausto Baldanti, direttore della Virologia molecolare del Policlinico San Matteo di Pavia. http://www.quotidianosanita.it/veneto/articolo.php?articolo_id=94048

 

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Area disabili sensoriali

Per la prima volta in Italia è stata concepita e conclusa una iniziativa volta al recepimento della Legge Stanca del 9 gennaio 2004, n. 4 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004) recante «Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici». Il contenuto di questa pagina proviene dall'OPI Carbonia Iglesias, ringraziamo i colleghi.

 

Nei siti internet degli OPI Carbonia Iglesias, Bologna, Frosinone, Pavia, Pordenone, Pescara, Teramo, Ragusa, Foggia, Ancona, Rimini, Alessandria, Napoli, Sassari e Oristano, aderenti alla FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, stiamo ufficialmente e definitivamente per inserire, dedicate ai disabili sensoriali e loro care giver che avessero necessità e/o interesse di approfondire sulla professione infermieristica:

 

  1. una sezione video nella LIS e contenente documenti accessibili agli ipoacusici e ai sordi
  2. una sezione audio-video contenente documenti accessibili agli ipovedenti – non vedenti

Nella vita professionale e nella rappresentanza istituzionale della FNOPI Opi provinciali ci sono momenti che suggellano un percorso, un impegno, un modo di vedere l’agire per nome e per conto di infermieri e assistiti.

Poter esporre questo progetto in dirittura d’arrivo complessivo e definitivo è uno di quei momenti perché non ci stiamo accingendo a pubblicizzare un video da parte di una infermiera sorda o da un infermiere interprete o un libro fine a se stesso o un audio realizzato da studenti infermieri, ma a condividere con i cittadini una lettura del mondo che circonda l’ambito nel quale gli infermieri dei nostri territori operano quotidianamente partendo dai bisogni dei più fragili, dei disabili, degli inabili, degli inascoltati, dei non percepiti.

 

 

Ci siamo impegnati e continueremo ad impegnarci per intercettare una necessità delle comunità dei ciechi e dei sordi: essere posti nelle medesime condizioni di chi vede e sente, nel nostro caso per mano degli infermieri ai quali si affidano nel contesto della responsabilità del governo dell’assistenza ospedaliera e territoriale, intimamente convinti che questo gesto di riguardo nei confronti dei nostri interlocutori abbia un valore aggiunto ed un peso specifico che l’infermieristica meritava di vedere inclusi e riconosciuti e annoverare tra le qualità che la contraddistinguono tra le professioni d’aiuto e sanitarie.

 

 

Quando si valuta una barriera da rimuovere per la fruizione di risposte assistenziali all’altezza delle aspettative e dei diritti dei cittadini, la professione infermieristica è e sarà sempre la prima a cercare soluzioni anche nelle difficoltà delle disabilità sensoriali e quindi nella sfera della comunicazione: questo era il nostro obiettivo e questo abbiamo portato a compimento testimoniando come si possano declinare a livello territoriale sollecitazioni a recepire leggi delle Stato, alla buona amministrazione e alla competente rappresentanza degli Ordini Professioni Infermieristiche provinciali che presiediamo unitamente al Consigli Direttivi.

 

In particolare:

 

  • il testo in Braille nasce, si sviluppa, si concretizza e si stampa in Sardegna (Sassari) con particolare riguardo e attenzione alla relazione d’aiuto;

  • I video in LIS sono realizzati da una infermiera sorda di Pavia, Lisanna Grosso, e da un infermiere di Napoli, Zena Vanacore, nato da genitori sordi ed esperto della comunicazione in LIS;

  • Gli audio sono realizzati dagli studenti delle III classi del CDL Infermieristica di Frosinone e Udine e Napoli e Sassari e Cagliari e da professionisti infermieri.

DOCUMENTI INFERMIERISTICI CONTENUTI NEL TESTO IN BRAILLE, NELL’AUDIO PER NON VEDENTI, NEI VIDEO NELLA LIS:

 

  • Profilo Professionale DM 739
  • Profilo Professionale dell’Infermiere Pediatrico
  • Codice Deontologico dell’Infermiere
  • Patto Cittadino Infermiere
  • Carta Europea dei Diritti dell’Ammalato
  • Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti
  • Giuramento dell’Infermiere
  • Legge 42/99
  • Legge Gelli 24/2017
  • Legge 219/2017
  • Slow Medicine
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