Tratto FNOPI: Con delibera n. 5/2025, la Commissione nazionale per la Formazione continua ha approvato una specifica disciplina per le ipotesi di professionisti sanitari che si siano cancellati e/o reiscritti al proprio Ordine professionale.
In caso di cancellazione individuale dall’Albo:
– l’obbligo Ecm permane per l’anno in corso se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno;
– se la cancellazione avviene entro il 30 giugno, l’obbligo non sussiste per l’anno in corso.
Se cancellazione e reiscrizione avvengono nello stesso anno l’obbligo formativo per quell’anno persiste.
In caso di reiscrizione all’Albo:
– l’obbligo Ecm sussiste per l’anno in corso se la reiscrizione avviene entro il 30 giugno;
– se la reiscrizione avviene dopo il 30 giugno, l’obbligo non sussiste per l’anno in corso.
Da notare che i crediti Ecm maturati e gli eventuali debiti formativi residui non vengono azzerati in caso di cancellazione e/o reiscrizione.
Si invitano quindi tutti gli iscritti a prendere visione della delibera approvata dalla Commissione nazionale per la Formazione continua, per una corretta gestione del proprio percorso formativo, di cui si riportano alcuni stralci essenziali.
IL TESTO DELLA DELIBERA
Si ricorda, infine, che, per chi non avesse ancora maturato tutti i crediti necessari per il triennio Ecm in scadenza, la sezione “Offerta formativa FAD” (https://www.fnopi.it/formazione-continua/offerta-formativa-fad/) offre la possibilità di iscriversi gratuitamente a corsi Ecm a distanza, utili a sanare il debito formativo.